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Regolamento di Istituto |
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Formazione Certificata
Ultimo numero del giornale di istituto
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IL
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art.
10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTI gli artt.
8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; VISTO il D.I.
01/02/2001, n. 44; VALUTATA
l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire
integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e
coerente con i principi che connotano l’autonomia didattica, amministrativa e
organizzativa di cui questa istituzione scolastica è dotata a decorrere
dall’1/9/2000; EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 -
Convocazione
L'iniziativa della
convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo
dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione,
emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel
caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere
fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli
argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere
affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni (fatti salvi i casi eccezionali per i
quali sarà possibile lo svolgimento anche in orari coincidenti). Art. 2 - Validità sedute
La seduta si apre all'ora indicata
nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non
vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo
al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Art. 3 - Discussione
ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri
dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi
in cui il segretario è individuato per legge. E' compito del Presidente porre in
discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. In presenza di particolari esigenze o emergenze, il Presidente
può proporre di aggiungere altri argomenti all’O.d.G. con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti
può essere modificato su proposta di un componente dell’Organo Collegiale,
previa approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di aggiornamento
dell’incontro, per quello successivo, il nuovo O.d.G. dovrà essere preceduto da
quello non discusso nella precedente seduta. Art. 4 - Mozione
d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente
alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della
predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la
discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la
discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un
membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia
l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine
determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G.
al quale si riferisce. Art. 5 - Diritto di
intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale,
avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine
di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in
discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare
agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e
quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Art. 6 -
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato
chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le
quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a
favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente
ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per
proporre mozioni d'ordine. Art. 7 - Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese
per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo
richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda
determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si
effettuano a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non è
validamente espressa se non è presente il numero legale dei consiglieri. I consiglieri che dichiarano di astenersi
dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma
non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni
palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può
essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere
ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso
da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un
provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Art. 8 - Risoluzioni
Ogni componente dell’Organo Collegiale può
proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi
dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme
relative alle mozioni di cui all'art.4. Art. 9 - Processo
verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza
(data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di
segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati
o no, l'odg). Per ogni punto all'O.d.G. si indicano
molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si
dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti,
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il
tipo di votazione seguito. Un membro dell’Organo Collegiale può
chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla
materia oggetto della deliberazione. I membri dell' Organo Collegiale hanno
facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura
del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi
Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e
firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali
possono: - essere
redatti direttamente sul registro; - se
prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro
e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; - se
prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le
cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Il processo verbale viene letto ed
approvato all’inizio della seduta successiva. Art. 10 - Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi
venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22
del D.P.R. 416/74 o da altre disposizioni intervenute. Le eventuali elezioni suppletive si
effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il
rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di
ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo
scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 11 - Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali
programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze,
allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento
delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima,
la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la
necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Art. 12 - Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando
perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre
sedute successive senza giustificati motivi. Spetta
all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. Art. 13 - Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale
possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.
E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi
all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle
dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia
preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento
della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo
Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo
Collegiale medesimo. Art.
14 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto
1. La prima
convocazione del C. d’ I (o C.I.S.), immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 2. Nella
prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri
del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S. 3. Qualora
non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la
metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione
finchè non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 4. Il
C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione
del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le
funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più
anziano di età. 5. Il
C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente
art.1. 6. Il
Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 7.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva. 8. A
conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 9. Il
C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni. 10.Il
C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, fa
partecipare ad ogni seduta il D.S.G.A. per la consulenza immediata di ordine
amministrativo-contabile ecc. e può deliberare le nomine di speciali commissioni
di lavoro e/o di studio. 11.Delle
commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola. 12.Le
commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.;
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro
coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono
pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di
commissione viene redatto sintetico processo verbale. 13.Le
sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente
con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti
rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 14.Ove il
comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia
corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e
la sua prosecuzione in forma non pubblica. 15.La
pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo
dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del
Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 16.L'affissione
all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo
non inferiore a 10 giorni. 17.I
verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio
di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su
richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta,
indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A.
e genitori; è, invece, scritta e
motivata in tutti gli altri casi. 18.Non
sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 19.Il
consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a
presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva
seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza
relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le
assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio,
il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze
attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S. Art. 15 - Norme di funzionamento della Giunta
Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. Il C.I.S.
nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente
le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un
docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità
stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 2. Della
Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di
segretario della Giunta stessa. 3. La Giunta
esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima
della seduta del Consiglio. Art. 16 - Norme di
funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il C. dei
D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il
Piano Annuale degli Incontri predisposto dal D.S.. Tale Piano viene approvato
prima dell'inizio delle lezioni. 2. Le
riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria
secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente
Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta. 3. Il
Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività,
può deliberare le nomine di speciali
commissioni di lavoro e/o di studio. In queste commissioni possono far parte i
membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le
commissioni eleggono un coordinatore e avanzare proposte relativamente
all'oggetto per il quale sono state nominate. Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.: - in
periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del
servizio - su
richiesta di singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94,
per un periodo non superiore all'ultimo triennio; - alla
conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di
prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n.
297/94; - ogni
qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 18 - Norme di
funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il
Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro
del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve
deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza
dei docenti. 2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni
Art.
19 - Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti
della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni e disciplinare l’ingresso e
la sistemazione in classe. 2. Il
docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni
assenti; controllare quelli che si sono assentati nei giorni precedenti,
richiedere la giustifica e annotare sul registro di classe l'avvenuta o la
mancata giustificazione. Se l'assenza è superiore a cinque giorni, l’alunno
potrà essere riammesso in classe solo con la presenza del certificato medico
comprovante l’avvenuta guarigione. In
assenza di questi requisiti, l’alunno non può essere ammesso in classe. Il
docente, qualora un alunno, dopo due giorni dal rientro, continui ad essere
sprovvisto di giustificazione, segnalerà alla Presidenza il nominativo per i
relativi provvedimenti. 3. In caso
di ritardo di un alunno il docente dovrà segnare l'orario di entrata,
verificare la natura del ritardo (se ripetuti ecc.), richiedere la relativa
giustificazione e, solo successivamente, ammetterlo in classe. 4. L’uscita
anticipata dalla scuola degli alunni potrà essere richiesta solo per seri
motivi e per iscritto, dal genitore dell’alunno o da chi ne può esercitare le
veci. L’autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Preside, dal suo delegato o
dal docente più anziano in servizio (in caso di assenza del preside e del suo
delegato). Ad autorizzazione avvenuta, il docente dell’ora è tenuto ad annotare
sul registro di classe ed eventualmente su quello personale, l’uscita dalla
scuola dell’alunno affidato. In ogni caso, l’alunno minorenne, sarà affidato
solo al genitore o a persona dallo stesso autorizzata per iscritto al prelievo. 5. Ai
docenti saranno forniti gli elenchi, distinti per classe, degli alunni
assegnati completi di indirizzo e recapito telefonico per comunicazioni
immediate con le famiglie. Sarà loro cura trascriverli sul proprio registro, su
quello di classe e ad osservare scrupolosamente tutte le norme che regolano la
riservatezza e la privacy. 6. I docenti indicano sempre sul
registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 7. I docenti hanno cura di non lasciare mai,
per nessun motivo, gli alunni da soli per non dover incorrere nelle relative
sanzioni. 8. Durante
l'intervallo o ricreazione i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano
con i colleghi delle altre classi. 9. Durante
le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno
per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 10. Se un
docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che
avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe. 11. In
occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli
alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse
affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano
usufruire dell'aula senza creare problemi. 12. Al
termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 13. Gli
insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita. 14. I docenti
devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 15. E'
assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che
possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. Prima di proporre agli
alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari il Docente dovrà
verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai
prodotti. Come anche è assolutamente vietato fumare in classe e in qualsiasi
altro locale della scuola. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni
previste dalle leggi vigenti. Inoltre,
particolare attenzione dovrà essere riposta nell’uso delle attrezzature
tecnologico-informatiche, ormai presenti in ogni ambiente di lavoro. Tali
indispensabili “risorse”, se adoperate in modo scorretto (navigando in siti
vietati dalla legge o a pagamento), possono causare seri problemi di natura
economica per la scuola e disciplinare per gli inadempienti. 16. E'
assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente,
le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 17. Non è
consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate
e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico
accessibile agli alunni. 18. I
docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Presidenza o al responsabile per la sicurezza. 19. Eventuali
danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza e risarciti dal
responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o
delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il
risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 20. I docenti
hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le
famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 21. Ogni
docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli
avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della
scuola o inseriti nell'apposito registro, si intendono regolarmente notificati.
Anche l’ausilio dei mezzi telematici, avrà valore di notifica. 22. I docenti
non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro né possono utilizzare i telefoni della scuola
per motivi personali. In caso di motivi di ufficio, la telefonata va annotata
sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome
della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della
telefonata. 23. I docenti
hanno l’obbligo di informare le famiglie con il mezzo più opportuno, sulle eventuali attività didattiche che intendono
svolgere diverse da quelle curricolari o previste dal P.O.F., per riceverne la
relativa approvazione. 24 Il
ricorso alla Presidenza per problemi di
ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il
complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca
nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei
docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di
condotte errate in situazioni di difficoltà. 25. I
registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a
scuola, riposti nel cassetto personale e a disposizione della presidenza. E’
fatto esclusivo divieto di portarli al di fuori dell’edificio scolastico. 26. Gli
insegnanti accompagnano la classe in fila fino all'uscita dell’edificio
scolastico e vigilano che le operazioni di sgombero si svolgano regolarmente. 28. Per
quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere
generale, le norme e i contratti vigenti.
Art. 20 - Doveri del
personale amministrativo
1. Il ruolo del
personale amministrativo deve essere inteso anche come decisivo supporto
all'azione didattica e sarà utile per il conseguimento dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico. 2. Il
personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di
riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la
denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 3. Non può
utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 4. Cura i
rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla
legge. 5. Collabora
con i docenti. 6. La
qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza,
in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o
attorno alla scuola si muovono. 7. Il
personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della
presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. 8. Tutto il
personale A.T.A. è tenuto al decoro e al segreto d’Ufficio. 9.Non potrà
fumare in nessun locale della scuola. I trasgressori saranno puniti con le
sanzioni previste dalle leggi vigenti. 10. Per
quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere
generale, le norme e i contratti vigenti.
Art. 21 - Norme di
comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori
scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella
zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in
servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 2. In ogni
turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la possibilità di
utilizzarli con facilità. 3. I
collaboratori scolastici: -
indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero
orario di lavoro; - devono
essere presenti durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dalla scuola; - devono
essere facilmente reperibili per qualsiasi evenienza; -
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; - comunicano
immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale
assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
-
favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; - vigilano
sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante la
ricreazione, gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per
recarsi ai servizi o in altri locali o in altri plessi; - possono
svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i
viaggi e le visite d'istruzione; -
riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che sostano immotivatamente nei
corridoi; -
sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
allontanamento momentaneo dell'insegnante; -
impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere
azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con
garbo e intelligenza alle loro classi; - sono
sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne
hanno più bisogno; - evitano
di parlare ad alta voce; - tengono
i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili e controllano che in
tali locali, come in altri della scuola, gli alunni (e loro stessi) non fumino.
In difetto i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalle leggi
vigenti; - provvedono, al termine delle
lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei
servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; - non si
allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal
Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A.; - invitano
tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente
Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli
orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da
insegnamento; - prendono
visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei
docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione
del necessario servizio; -
sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio
alle pulizie. 4. Ove accertino
situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura
di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 5. Accolgono
il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita
anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un
docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno,
dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul
registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire
anticipatamente potrà lasciare la scuola (vedere i precedenti articoli). 6. Al
termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a
qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie,
quanto segue: - che
tutte le luci siano spente; - che
tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; - che siano
chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della
scuola; - che ogni
cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; - che
vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; gli
addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli
uffici. 7. Devono
apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o
inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente
notificati al personale tutto. 8. E' fatto
obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di
sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed
efficienza delle vie di esodo. 9.Per quanto
non espressamente previsto, valgono le disposizioni a carattere generale, le
norme e i contratti vigenti.
Art. 22 - Norme di
comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere il
massimo rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, del Personale e dei
propri compagni. 2. Gli alunni
sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio previsti dal P.O.F.. La presenza
a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate
in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni maggiorenni hanno diritto
alla autogiustificazione delle assenze, solo in casi eccezionali purchè
autorizzati per iscritto dai rispettivi genitori; i minori devono presentare la
giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 3.
L’ingresso degli alunni a scuola è fissato alle ore 8.10. Le lezioni hanno
inizio nel medesimo orario. Biciclette e motorini di proprietà degli alunni
possono essere, se preventivamente autorizzati e in appositi spazi, posteggiati
incustoditi nel cortile interno purché ciò avvenga tra le ore 7.50 e le ore
7.55 in modo da consentire al collaboratore scolastico incaricato di aprire e
chiudere il cancello di accesso al cortile. La scuola, in ogni caso, non si
assume alcuna responsabilità. 4. I ritardi
verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai
genitori il giorno successivo tramite il libretto. 5. Gli alunni
devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di
comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a
controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per
presa visione. 6. Le
assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e
devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di
lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul
registro. Le assenze, pari o superiori a cinque giorni, a qualsiasi titolo
effettuate, dovranno essere giustificate con certificazione medica comprovante
l’avvenuta guarigione. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 2
giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa
le veci; se maggiorenne dovrà giustificare direttamente al Dirigente
Scolastico. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della
classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie
anche degli alunni maggiorenni. 7. Non è
consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine
delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire
la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare
personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne
che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 8. Quando le
richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il C.d.C.
informerà per iscritto la famiglia. 9. In caso
di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare
giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi
collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti
comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né
devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 10. Al cambio
di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e
all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei
corridoi e nelle aule, ecc... 11. Gli
alunni possono recarsi nella sala
insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la
responsabilità. 12. I locali
adibiti a servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere
sempre rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. In tali locali,
come in nessun altro locale della scuola, non è consentito fumare. I
trasgressori saranno severamente puniti applicando le sanzioni previste dalle
leggi vigenti. 13. Il consumo
della colazione e dei generi di ristoro, distribuiti con apposite macchinette
poste nel corridoio, dovrà avvenire esclusivamente durante il periodo dedicato
alla ricreazione. Lo spazio per
effettuare la ricreazione sarà in prevalenza quello delle aule
occupate nell’ora precedente e, limitatamente al tempo occorrente per
l’approvvigionamento, quello dell’ immediato punto di ristoro. Mai sarà
consentito uscire all’esterno dei locali della scuola (compreso il cortile,
ecc). 14.Saranno
puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra
gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. 15.Gli alunni
sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e a seguire le indicazioni
da essi fornite i quali, unitamente ai docenti, assicurano il buon
funzionamento della scuola. 16.Gli alunni
che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica
dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal
genitore unita al certificato medico rilasciato ai sensi delle leggi vigenti.
Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai
Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere
presentato apposito certificato di stato di buona salute. 17.Gli alunni
sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti, le lezioni e
l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di
valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 18.Ogni
studente è responsabile dell'integrità
degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che
provocheranno guasti o danni al materiale, alle suppellettili della scuola ecc.
saranno obbligati a risarcire i danni. 19.É fatto
divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 20. In caso di assenza del personale docente
saranno previste apposite sostituzioni o accorpamenti di classe e, comunque,
saranno evitate, per quanto più possibile, uscite anticipate dalle lezioni.
Solo per causa di forza maggiore (e senza alcun preavviso alle famiglie) gli
alunni potranno essere autorizzati ad uscire anticipatamente dalla scuola. Art. 23 - Diritto di
trasparenza nella didattica
L'alunno e le famiglie, hanno il
diritto/dovere di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della
scuola. Il coordinatore del C.d.C. si farà carico
di illustrare alla classe il P.O.F. e recepirà osservazioni e suggerimenti che
verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. I docenti esplicitano le metodologie
didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di
valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e
adeguatamente motivata. Ciò, per attivare negli alunni processi di
autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di
debolezza al fine di migliorare il proprio rendimento. Art. 24 - Assemblee
studentesche di Classe e di Istituto
1. Gli
alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo
le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297. 2. Le
assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione
della formazione culturale e civile degli alunni. 3. Le
assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 4. In
relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea
di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. 5. I
rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o
formulare proposte direttamente al consiglio di istituto. 6. Il
comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al
consiglio d'istituto. 7. E'
consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese (non
superiore a quattro nell’arco dell’a.s. escludendo il primo e l’ultimo mese di
lezione) nel limite delle ore di lezione di una giornata ed una di classe al
mese nel limite di due ore. L'assemblee di classe e quelle d’istituto, non
possono essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle
lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di
istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a
quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli
argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
autorizzata dal consiglio d'istituto. 8. A
richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo. 9. Non
possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea
di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a
suoi delegati con potere di intervento e di scioglimento in caso di pericolo, i
docenti i quali vigileranno intervallandosi secondo il proprio orario di
servizio. 10.
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio d'istituto. 11.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco di
istituto o su richiesta del 10% degli alunni. 12. La data di
convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente
presentati al Dirigente Scolastico. 13. Il
comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto
dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti. 14. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 25 -
Indicazioni
1. I genitori
sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri
figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante
compito. 2. Sarebbe
opportuno che i genitori cerchino di: -
trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire
il loro futuro e la loro formazione culturale; -
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; -
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto
personale e sul diario; -
partecipare con regolarità alle riunioni previste; - favorire
la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; -
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle
uscite anticipate; -
sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 3. Gli
insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la
situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso
dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite l’alunno o direttamente,
l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 4. In caso
di proclamazione di sciopero sindacale del personale della scuola, le famiglie,
mediante circolare interna diramata attraverso gli alunni, saranno avvisate in
anticipo su possibili disservizi. Ciò, potrebbe non garantire il normale
svolgimento delle lezioni e rendere necessaria e conseguente l’uscita
anticipata degli alunni dalla scuola. 5. Allo
scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i
genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando
alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle
occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di
collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. Art. 26 - Diritto di
Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto
di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste
dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 2. Le
assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 3. L'Assemblea
dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione
Scolastica. Art. 27 - Assemblea
di classe, sezione
1.
L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di
Classe. 2. E' convocata
dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può
essere richiesta: a)
dagli insegnanti; b)
da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 3. Il
Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 4.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 5. Dei
lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei
componenti. 6. Copia del
verbale viene inviata alla Presidenza. 7. Possono
partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe. Art. 28 - Assemblea
1.
L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio
di Classe, eletto dall'assemblea. 2.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 3. La
convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Classe; b)
dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; c)
da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 4. Il
Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 5.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 6. Dei
lavori dell'Assemblea viene redatto
succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un
genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 7. Copia del
verbale viene inviata alla Scuola. 8. Possono
partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli
insegnanti del plesso. Art. 29 - Assemblea
dell'Istituzione Scolastica
1. L'Assemblea
è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione o di
Classe, eletto dall'assemblea. 2.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 3. La
convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: a)
da 50 genitori; b)
da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione,
Classe; c)
dal Consiglio d'Istituto; d)
dal Dirigente Scolastico. 4. Il
Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 5.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della
Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal
Presidente. 6. Copia del
verbale viene consegnata alla Presidenza. 7. Possono partecipare alle riunioni,
con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. Art. 30 - Accesso
dei genitori nei locali scolastici
1. Non è
consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei
corridoi all'inizio delle attività didattiche. 2.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è
consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti,
pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 3. I
genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di
ricevimento settimanale dei docenti.
Art. 31 - Uso dei
laboratori e aule speciali
1. I
laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico
all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni
di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso
allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di
attrezzature, ecc... 2. Il
responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di
utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i
criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 3. In caso
di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se
le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione
tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di
efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 4. L'orario
di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili
e in coerenza con l’orario delle lezioni. 5. Le
responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per
quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di
realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti
della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. Inoltre si
ribadiscono le disposizioni contenute nell’art. 19, punto 15, del presente
regolamento. 6. I
laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al
fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della
postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 7.
L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare
l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non
erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Dirigente Scolastico. 8. Ogni
laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. Art. 32 - Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro
educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile
presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i
possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a
curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. Art. 33 - Diritto d'autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo
ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i
docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione
dello stesso. Art. 34 - Sala e strutture audiovisive
1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale
audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In
caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la
precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella
attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero
inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data
anteriore. Art. 35 - Uso
esterno della strumentazione tecnica
(macchine fotografiche, telecamere,
portatili, sussidi vari, ecc...) 1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla
scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito
registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del
responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla
rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà
inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali
segnalazioni di danno. Art. 36 - Biblioteca
scolastica
1. La Biblioteca
costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della
scuola ed è accessibile a tutte le componenti: docenti, studenti, genitori,
personale A.T.A. e al Territorio. 2. Compito
del responsabile della Biblioteca è quello di raccogliere, ordinare, descrivere
e catalogare il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in
qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni
e docenti. 3. Il
Dirigente Scolastico nomina un Responsabile all’inizio di ogni anno scolastico
e avrà, oltre ai compiti descritti dal precedente punto, anche quelli di
sovrintendere al suo funzionamento, verificare periodicamente la consistenza
delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e
del catalogo. 4. Alla
Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale
prestabilito e opportunamente pubblicizzato. 5. Il
Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario,
documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e
culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai
docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 6. Gli studenti,
per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario,
audiovisivo e/o informatico. 7. I libri
possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di
altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale
audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni,
compatibilmente con la programmazione dei docenti. 8. Il
materiale concesso in prestito viene annotato e riportato nell'apposito
registro. 9. Chi non
restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal
prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri
materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il
danno. Art. 37 - Utilizzo
delle infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il
Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti
responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno
alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole
infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative
extracurricolari. 2. La
palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli
alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con
le scarpe da ginnastica. Art. 38 - Uso degli
strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le
attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da
scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso
didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti
scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso
l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 2. Nella
scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al
servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del
centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico con
provvedimento del Dirigente Scolastico che ne prevede i relativi termini. 3. L'uso
delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato
al personale incaricato. 4. I docenti
devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il
materiale da riprodurre. 5. L'uso
della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli
alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati
annualmente e nei termini che il D.S. stabilirà con il regolamento di cui al
precedente punto 2. 6. I
collaboratori scolastici incaricati osserveranno le disposizioni impartite dai
regolamenti dei precedenti punti 2 e 5 e terranno appositi registri dove
annotare mensilmente il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è
sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si
assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. Art. 39 - Servizio
di ristoro
L'utilizzo
del servizio di ristoro è consentito agli alunni solo durante gli intervalli
della ricreazione e mai durante le lezioni o i cambi d'ora.
Art. 40 - Norme di
comportamento (valide per tutti)
- Tenere
un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; - Attenersi
scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; -
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed
igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori; - Non
usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; - Non
eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a
perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; - Per
accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite
scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i
tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale
semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle
persone; - Non
rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; -
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non
ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle
uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di
sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire
sugli incendi, ed in generale la normale circolazione; - Ogni
contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del
contenuto; - Non
utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né
abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro; -
Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o
condizione di pericolo rilevata; - In caso
di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle
circostanze dell'evento; - Se viene
usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; - Non
circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo
giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non
accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non
autorizzati; -
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; - Disporre
in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; -
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più
idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli
predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; -
Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi
dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione
che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile; - In caso di movimentazione
manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena
eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai
muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo
sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con
il peso ripartito sulle braccia. -
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; - Negli
armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; - Non dare
in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino
a lavorare nella scuola; - Negli
archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; - Riporre
le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
Art. 41 -
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun
tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito
nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 2. E'
garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del
lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 3. E'
garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti,
Associazioni culturali, ecc. ... 4. La scuola
non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico
e speculativo. 5. Il
Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 6. Per gli
alunni si prevede di: a)
distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'
organizzazione della scuola; b)
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul
territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; c)
autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od
attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che
abbiano stipulato accordi di
collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. Art. 42 -
Comunicazioni docenti - genitori
1.
Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i
colloqui con i genitori e con gli alunni. 2. Saranno
programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti
della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate
alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla
frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno
comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato
dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale
segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve
sostenere e l'esito di tali interventi. Art. 43 -
Informazione sul Piano dell'offerta formativa
1.
All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe
illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano
dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative
didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 2. Le
attività didattiche aggiuntive facoltative o obbligatorie saranno organizzate
secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti. 3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata la pubblicazione di ogni atto su apposito registro delle circolari o all’Albo pretorio, in bacheca alunni oppure on line.
Art. 44 - Accesso di
estranei ai locali scolastici
1. Qualora i
docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di
"esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in
volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarrano nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità
didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 2. Nessuna
altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove
si svolgono le attività didattiche. 3. Dopo
l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui
presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 4. Chiunque
ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si
trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere
all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei
medesimi. 5. I tecnici
che operano alle dipendenze della
Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per
l'espletamento delle loro funzioni. 6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento
Art.1 - Premesse Compito
preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio
deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe
potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme
generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero
o inserimento più generale. La
successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi
possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più
gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La
sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la
comprensione e quindi l'efficacia. Le
sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola
ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino
di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La
convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma
come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di
recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando
possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. Art.2 -
Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi S1. Richiamo verbale. S2. Consegna
da svolgere in classe. S3. Consegna
da svolgere a casa. S4. Invito
alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta
sorveglianza del docente. S5. Invito
alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente. S6.
Ammonizione scritta sul diario dello studente. S7.
Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. S8.
Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. S9. Sospensione
dalle lezioni fino a quindici giorni. S10.
Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. Solo in
casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica
si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo. Art.3 - Soggetti competenti ad
infliggere la sanzione Il singolo
docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7. La Giunta
Esecutica può irrogare le sanzioni da S1 a S8. Il
Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro
due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta
della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i
rappresentanti dei genitori). Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione
S10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di
Classe. Art.4 - Modalità di
irrogazione delle sanzioni Prima di irrogare una sanzione
disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: -
verbalmente per le sanzioni da S1 a S8; -
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o
S10. Nei casi previsti dal presente articolo i
genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera
raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la
data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad
assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente, pur
correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di
Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio
possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere
presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la
funzione dei genitori ed assisterà lo studente. Gli organi collegiali sanzionano senza la
presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore. La sospensione può prevedere, invece
dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: -
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; -
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di
alcune; -
l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; - la non
partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come
visite, viaggi e simili. Su proposta del Consiglio di Classe può
essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con
attività in favore della comunità scolastica. In caso di
sanzione con sospensione il D.S. ne darà comunicazione scritta ai genitori. Art.5 - Corrispondenza
mancanze sanzioni Ritardi
ripetuti da S1 a S7 Ripetute
assenze saltuarie da S1 a S7 Assenze
periodiche da S1 a S7 Assenze o
ritardi non giustificati da S1 a S7 Mancanza del
materiale occorrente da S1 a S7 Non
rispetto delle consegne a casa da S1 o
S6 Non
rispetto delle consegne a scuola da S1
a S8 Disturbo
delle attività didattiche da S1 a S8 Linguaggio
irriguardoso e offensivo verso gli altri
da S1 a S9 Violenze
psicologiche verso gli altri da S6 a S9 Violenze
fisiche verso gli altri da S6 a S9 Reati e
compromissione dell'incolumità delle persone
S10. Quando la
mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente
dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia
e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni. Art.6 - Organo di garanzia e
impugnazioni L'Organo
di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, un
docente indicato dal collegio dei docenti, un genitore e un alunno indicati dal
Consiglio di Istituto. Contro le
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di
Garanzia interno che decide in via definitiva. L'Organo
di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del
presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
1.
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3
dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato
dal presente regolamento. 2.
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico,
che ne assume la presidenza, un docente indicato dal Collegio dei Docenti, un
genitore e un alunno indicato dal Consiglio di Istituto. 3. Contro
le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di
Garanzia interno che decide in via definitiva. 4.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche
nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 5. La
convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di
convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4
giorni prima della seduta. 6. Per la validità della seduta è
richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad
intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell'assenza. 7. Ciascun
membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione
del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il
voto del Presidente. 8.
L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli
allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento
dalla Comunità scolastica. 9. Qualora
l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il
Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà
convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla
presentazione del ricorso medesimo. 10. Il
Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente
assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo,
finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 11.
L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 12.
L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia
interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in
merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
1.La scuola
considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre,
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con
esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad
attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la
partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o
gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole
estere e stage lavorativi o aziendali, parte integrante e qualificante
dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione. 2.Le
attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e
verranno effettuate con la collaborazione di
tutti i docenti. 3.Il
Consiglio di Classe e il Collegio dei Docenti, per gli ambiti di propria
competenza, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina,
verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione
collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di
valutazione positiva, indica al D.S. gli accompagnatori, compreso
l'accompagnatore referente. 4.Se
l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più
classi, 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno due alunni in situazione
di handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere
svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori il
D.S., provvederà, se ritenuto
necessario, ad indicare un accompagnatore in più per ogni classe per subentro
in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti
all'interno del Consiglio interessato. 5.Le proposte
di Visite, viaggi ecc., formulate dai C. di C., devono essere presentate con
congruo anticipo, per poter dare luogo a tutte le procedure previste dalle
norme vigenti. 6.Alle
attività è auspicabile la totale partecipazione della classe. Nessun alunno
dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per
ragioni di carattere economico. Per favorire la piena partecipazione della
classe, saranno previsti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
aiuti economici agli alunni bisognosi o particolarmente meritevoli. Il limite
numerico dei partecipanti al di sotto del quale non potrebbe non essere
concessa l'autorizzazione è pari all'67% degli alunni frequentanti la classe,
salvo deroghe particolari per le quali il numero dei partecipanti potrà ridursi
di un ulteriore 25%. 7.Il
Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano
delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola 8.Il numero
degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15. 9.Gli alunni
dovranno versare la quota prevista prima della partenza nei tempi stabiliti dal
D.S.. 10.Il
Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che
riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a
secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall'anagrafe) (art. 293
TULPS). 11.A norma di
Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di
partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario intestato alla scuola,
dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato. 12.I docenti
accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e
l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. 13.I docenti
accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità di
missione comprensivo di ogni ricevuta ritenuta utile nonchè una dettagliata
relazionare scritta su ogni fase del viaggio. 14.In caso di
progettazione di un Viaggio d’Istruzione particolarmente impegnativo per le
famiglie (onerosa quota di partecipazione) sarà opportuno, prima di procedere
alla fase organizzativa, sondare riservatamente le famiglie ed acquisirne il
parere favorevole almeno della maggioranza. Ciò, per non creare dispiacenze o disparità di trattamento. 18.Eventuali
deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio
dell'Istituzione Scolastica. 19.L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
Norme generali
1. Ogni anno
scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile per la Rete ed i
laboratori d'informatica. 2. Il
personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare
copie di backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in
luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri scopi deve
prima prevedere la loro formattazione. 3. Gli
allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né
fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o
informazioni sensibili. Né nei siti a pagamento o vietati (vedere art. 19 punto
15 del regolamento d’Istituto) 4. Il
calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di
informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario
all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile. 5. L'accesso
ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere
autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile. I
collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni. 6. I
docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro
la postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti compileranno
lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile. 7. Copia di
tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile al Preside
che conserverà nella cassaforte. 8. Quando si
entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si
riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente,
senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza. 9. La
richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in
altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve
essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile. 10. Gli
allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca un
regolare sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono
lasciarli fuori in corridoio. 11. Non è possibile
cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque
altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile. 12. Il
personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette
di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non
devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare
malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche. 13. E'
possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali solo previa
autorizzazione del Responsabile. 14. L'uso
delle stampanti va effettuato, solo se autorizzato, a conclusione del lavoro ed
è subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta
e di inchiostro. 15. Prima di
uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che
non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano
spente. 16. Per
motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere
riformattati dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di
salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle
di backup previste. 17.
Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l' aggiornamento del
software antivirus e a verificare la consistenza dei firewall. 18. La
violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente
sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche. Policy d'Istituto
Falsificazioni e imbrogli non sono
comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica. 19. E'
vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 20. Gli
utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet
solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici. 21. I
software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di
aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al
Responsabile tramite l'apposito modulo. 22. Non è
possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo
autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software. 23. Non è
possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola
è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la
scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori;
in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza
delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 24. E'
vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la
libertà di espressione. 25. E'
vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 26. Non si
devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 27. E'
vietato connettersi a siti proibiti. 28. Il
software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di
utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento
prima di utilizzarlo, modificarlo o ridistribuirlo in qualunque modo e sotto
qualunque forma. 29. E'
vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire
la propria identificazione. 30. E'
vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 31. Occorre
rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 32. In rete
occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 33.
Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la
sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti
della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata,
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la
costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti
appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali
sono punibili. 34. I docenti
d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali
problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative
all'uso di internet. Account
35. Gli
utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno
prendere visione del presente Regolamento e firmare in calce. Gli allievi
accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso
gestiti a cura del Responsabile. 36. Il
personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o
remoto, richiedendolo al Responsabile
previa autorizzazione del D.S. o suo delegato. 37. Per tutti
gli account va indicata una data di presumibile scadenza al termine della quale
l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza salvo
proroga. 38.
Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi
di rete, qualunque dipendente dell'istituto può richiedere di connettere alla
rete locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori utili per le proprie
attività didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione del
Responsabile o del D.S. 39. Per la
connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito
numero di rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico. Tali connessioni saranno annotate sull'apposito registro
che riporterà anche gli eventuali collegamenti Internet. 40. Tutti i
dipendenti, docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo disponibilità
e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico possono richiedere un account
di mail, per la posta. 41. Chiedere
un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine
comuni, e delle norme previste nei commi precedenti. Internet
42. Il
Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con
limitazione ai siti proibiti. 43. E' vietato
alterare le opzioni del software di navigazione. 44.
L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte
degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi
didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento della
richiesta di prenotazione. 45. Gli
allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET
indicando data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo. 46.
L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un
Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o
pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal referente.
La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse
possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e
possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i
volti. 47. Il
referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly
Asked Questions (FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali. 48. Il
Responsabile provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione e
lo consegna al D.S. o suo delegato che lo conserva in cassaforte. 49. Gli
allievi possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico
dalle postazioni presenti nella Mediateca Scolastica. 50. I docenti
possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle
postazioni presenti nell'aula docenti. 51. Nel caso
di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indirizzi
nei campi “To:” o “Cc:” e si utilizza il campo “Bcc:”. 52. Non
aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con
estensione .exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al
Responsabile. 53. Prima di
scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula. 54. Chiedere
sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire
l'indirizzo della scuola. 55. Riferire
al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che
infastidiscono e non rispondere. 56. Se
qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente
d'aula. Le persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non
sempre sono quello che dicono di essere. 57. Chiedere
l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat
room. 58. Il
docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà
chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e
le chat room, informerà che le loro
navigazioni saranno monitorate. Netiquette (Network
etiquette) 59. Se si
manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e
diretto il problema. 60. Il
"Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo. 61. È buona
norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in
modo che il ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per leggere
e rispondere a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato
"lungo". 62. Limitare
la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del
carrello (premendo Invio) alla fine di ogni riga. 63. E' buona
regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare
come alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più
piccoli da inviare come messaggi separati. 64. Se si
risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio
originario, allo scopo di facilitarne la comprensione. 65. Si deve
fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è
certi che saranno comprese. 66. Se si
vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere
preventiva autorizzazione. 67. Se si
scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista
o gruppo, inviare un messaggio di scuse. 68. La rete è
utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha
tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque
non di interesse generale. 69. Nelle
mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME SE SI STESSE
URLANDO. 70. Usare i
simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso
per le sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito. 71. Usare le
faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. è
un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente). 72. Non è il
caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser
provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso
di segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento
occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e senza costrutto. E il
resto del mondo è d'accordo con me. FLAME OFF. 73. Non
pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di
messaggi di posta elettronica. 74. Non
pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o
dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ
(Frequently Asked Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare
nuove domande. 75. Non
inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non
siano stati sollecitati in modo esplicito. 76. Non
essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi
scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare
comprensibile alla collettività. 77. Non
inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a
catena sono vietate, pena la revoca dell'account. 78. In caso
si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o
al Responsabile. Password
79. Tutti gli
utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia al
Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta l'utente la cambierà. 80. Le buste
con tutte le password sono trasmesse al DS che le fa custodire dall’apposito
personale di segreteria individuato a questo scopo. 81. Le
password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente
minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la
ripetizione di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le
cifre all'inizio o in fondo alla password (es. nicola57), riferimenti espliciti alla propria persona,
famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username come
password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare le
iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71
al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF). 82. Gli
utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti. 83. Per
ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la
propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente password. 84. Il
Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser. 85. Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura in quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati.
Art. 1 - Infortuni in
laboratorio o in palestra 1.1 Obblighi
da parte dell'infortunato 1.1.1 Dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 1.1.2 Far
pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo
all'infortunio; 1.1.3 In
caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne
richiesta al Dirigente Scolastico. 1.2
Obblighi da parte del docente: 1.2.1
Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua
assenza, a chi ne fa le veci; 1.2.2 Far
intervenire l'autoambulanza ove necessario; 1.2.3
Avvisare i familiari; 1.2.4
Accertare la dinamica dell'incidente; 1.2.5
Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e
disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura
di consegnarlo al Dirigente Scolastico. 1.3
Obblighi da parte della segreteria 1.3.1
Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere
annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un
giorno); 1.3.2
Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi
ha assistito all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di
P.S. ed all'assicurazione; 1.3.3
Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare
il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la
documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia
originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia
conforme agli atti; 1.3.4 In
caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della
denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.; 1.3.5 In
caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la
denuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con
lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da
inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in
mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore
tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia
in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti); 1.3.6 In
caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta
all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 1.3.7
Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si
prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di
assunzione a protocollo del certificato medico attestante il prolungamento e
seguire i punti sopra esposti; 1.3.8
Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla
stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di
tutta la documentazione utile; 1.3.9
Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di
provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la
scuola, delle eventuali spese sostenute. Art. 2 - Infortuni durante le
visite guidate o i viaggi d'istruzione 2.1
Obblighi da parte dell'infortunato 2.1.1 Dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 2.1.2 Far
pervenire, con urgenza, in segreteria
il referto medico originale relativo all'infortunio; 2.2
Obblighi da parte del docente: 2.2.1
Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 2.2.2
Prestare assistenza all'alunno; 2.2.3 Far
intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare
l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 2.2.4
Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 2.2.5 Trasmettere
con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la
relazione ed il certificato medico con prognosi; 2.2.6
Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il
certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 2.3
Obblighi da parte della segreteria 2.3.1
Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in
territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di
fermata in territorio italiano. Art. 3 - Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale
dentro l'istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate o i
viaggi d'istruzione 3.1
Obblighi da parte dell'infortunato: 3.1.1 Dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o,
in sua assenza, a chi ne fa le veci; 3.1.2
Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di
lasciare la scuola; 3.1.3 Se
l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: - recarsi
in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; -
trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della
scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi; -
consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il
certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 3.2
Obblighi da parte della segreteria 3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
Articolo 1 - Costituzione,
durata, denominazione e sede A partire
da___________viene istituito il________________ con sede presso________________
in________________ e durata illimitata. Il Gruppo è diretta emanazione del
Consiglio di Circolo e alle delibere di tale organo si richiama. Il Gruppo e le
sue attività vengono riconosciute all'interno del Progetto___________ previsto
nel Programma Annuale della Scuola. Articolo 2 - Propositi e scopi Il Gruppo
è apartitico. Esso si
propone i seguenti scopi: realizzare
iniziative di supporto all'Istituzione Scolastica per favorire una
partecipazione dei genitori alla vita della scuola più consapevole e attiva; accogliere
i genitori dei nuovi alunni; contribuire
ad affermare i valori e l'importanza dell'attenzione all'individuo, alle
relazioni interpersonali, alla cultura ed all'educazione; accogliere
le istanze proposte dalla nostra società, con particolare attenzione alla
conoscenza della musica, delle lingue straniere e degli strumenti multimediali; contribuire,
con i fondi del Gruppo, all'incremento
dei mezzi assistenziali e scientifici della Scuola; favorire
riunioni, manifestazioni e ogni forma di attività culturale e sociale; vivificare
e sviluppare i vincoli fra i genitori, gli alunni ed il personale della scuola,
costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere tutti in grado
di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita. Articolo 3 - Risorse
economiche Il Gruppo
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività dai contributi, finalizzati e non: della
scuola, decisi in sede di Programma Annuale; di
privati; dello
Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti. Articolo 4 - Soci Al Gruppo
appartengono in qualità di Socio: il
genitore di alunno frequentante l'Istituzione Scolastica; l'alunno
frequentante; il docente
della scuola; il
collaboratore scolastico della scuola; l'assistente
amministrativo della scuola; il
personale dirigente e direttivo della scuola. Possono
appartenere in qualità di Socio Aggregato: il
genitore di ex alunno che abbia frequentato l'Istituzione Scolastica; l'ex
alunno maggiorenne che abbia frequentato l'Istituzione Scolastica. Possono
appartenere in qualità di Socio Onorario: l'ex
docente della scuola (almeno 1 anno); l'ex
personale dirigente e/o direttivo della scuola (almeno 1 anno); l'operatore
(collaboratore, assistente) (almeno 1 anno). Per
acquisire la qualità di Socio Aggregato l'interessato dovrà produrre domanda al
Comitato di Coordinamento, che accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti,
delibera circa l'ammissibilità. In casi
speciali il Comitato di Coordinamento potrà altresì ammettere in qualità di
Soci Onorari Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con l'Istituto
o con il Gruppo e che comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquisito
titoli di benemerenza verso il sodalizio. I Soci partecipano all'attivita del Gruppo e contribuiscono alla
realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro. L'attività dei Soci non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Ai Soci possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dal
Comitato di Coordinamento. Articolo 5 - Perdita della
qualifica di Socio La qualità
di Socio si perde per volontarie dimissioni o per esclusione; questa avviene
per decisione del Comitato di Coordinamento, per gravi motivi obiettivamente
accertati. Articolo 6 - Quota Ai Soci
Aggregati può essere richiesta una quota annua di contributo il cui ammontare
viene determinato di anno in anno dal Comitato di Coordinamento. Articolo 7 - Organigramma L'organigramma
del Gruppo prevede: un
Comitato di Coordinamento composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal
Responsabile di Progetto, dai coordinatori di ogni Sezione. un Revisore
dei Conti. Articolo 8 - Comitato di
Coordinamento Il
Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo del Gruppo; ne promuove
l'attività ordinaria in conformità alle proposte delle Sezioni, deliberando a
maggioranza semplice. Il Comitato di Coordinamento viene
convocato dal Responsabile di Progetto
ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei suoi
componenti ne facciano richiesta. Il Comitato può nominare una Commissione
Esecutiva per realizzare specifici progetti o attività. Articolo 9 - Compiti del
Comitato di Coordinamento Il
Comitato di Coordinamento approva il bilancio contabile del Gruppo preventivo e
consuntivo; formula proposte e determina l'attività del Gruppo; propone
eventuali modifiche dello Statuto. Articolo 10 - Sezioni del
Gruppo Presso
ogni plesso di scuola del Circolo si costituisce una Sezione del Gruppo. In
assemblea indetta dal Dirigente Scolastico entro il mese di settembre elegge un
proprio Coordinatore. E' consentita la costituzione di una Sezione del Gruppo
per i Soci Aggregati se il numero dei Soci Aggregati è superiore a 50. In tal
caso il Coordinatore di tale Sezione entrerà a far parte del Comitato di
Coordinamento con le stesse prerogative degli altri componenti. Le Sezioni
propongono al Comitato le iniziative da intraprendere e, se approvate, le
realizzano in piena autonomia. Articolo 11 - Il Revisore dei
Conti Il
Direttore dei Servizi Generali e di Amministrazione funge da Revisore dei Conti
ed ha il compito di controllare contabilmente il Gruppo. Articolo 12 - Fondo comune ed
esercizio finanziario La gestione di cassa del fondo del
gruppo avviene tramite la segreteria della scuola e si attiene a tutte le
regole contabili previste dalle norme in vigore. Garanti
della liceità di tutte le operazioni finanziarie e contabili del gruppo sono il
Dirigente Scolastico e il DSGA Il Gruppo
farà fronte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento con il proprio
fondo costituito come previsto all'art.3. La
contabilità preventiva deve essere depositata entro il 15 ottobre di ogni anno,
affinchè possa essere inserita nel Programma Annuale del l'Istituzione
Scolastica. La
contabilità consuntiva deve essere completata entro il mese di giugno affinchè
i Soci possano prenderne visione e/o estrarne copia. In caso di
scioglimento del Gruppo per qualunque causa, il suo fondo sarà assorbito in
altri Progetti del l'Istituzione Scolastica. Articolo
13 - Norma finale Per quanto
non previsto nel presente Statuto si rimanda alle decisioni del Comitato di
Coordinamento che comunque non potranno essere in contrasto con il Regolamento
del l'Istituzione Scolastica.
IL
CONSIGLIO D'ISTITUTO VISTI gli
art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275; VISTO
l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con
il quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i
criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
dirigente scolastico; VISTO
l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; VISTO il
regolamento d'istituto adottato in data .......... EMANA Ai sensi dell'art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto
Art.1 - Finalità e ambito di
applicazione 1. Il
presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001, n.44 - Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività amministrativa inerente lo
svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi
dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per
lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività
negoziali: -
contratti di sponsorizzazione; -
contratti di locazione di immobili; -
utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi -
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi alienazione
di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate
a favore di terzi; - acquisto
ed alienazione di titoli di stato; -
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti; -
partecipazione a progetti internazionali Art. 2 - Formazione dei
contratti 1. L'iter
di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle
seguenti tre fasi: -
Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno
schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole
essenziali e le modalità di scelta del contraente. -
Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura
tipica dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del
1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per
l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione
privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso. - Stipulazione: l'accordo viene
formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale
rappresentante dell'Ente. Art. 3 - Conclusione dei
contratti 1.
L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un
contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre
essere precisato nelle richieste di offerta. 2.
L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo
fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito. Art. 4 - Elevazione del limite
di somma 1. Il
limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di
beni e servizi di cui all'art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, in
considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria
dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro 3.000,00. IVA INCLUSA. 2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.
Art. 5 - Gli atti
amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente
scolastico 1. I contratti dell'istituzione
scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal
successivo art. 8. 2. La
scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è
disposta: a) dal
Consiglio d'istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001 gli
riserva espressamente; b) dal Dirigente
in tutti gli altri casi: 3. La
scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie
circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa
dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni,
e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i
concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità
e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione
scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno
avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti. 4.
L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente
scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle
deliberazioni del Consiglio d'istituto
assunte a norma dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001. 5. Il
Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva
attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del
Dirigente e del Direttore SGA. 6. Nello
svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività
istruttoria del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente compete
l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle
forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA,
compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre
il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del
fornitore. Art. 6 - Commissione di gara 1.
L'espletamento della procedura di
aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, nonché
trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita
commissione o alla Giunta Esecutiva. 2. La
commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un
segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di
cui ai successivi commi. 3. La
Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona
dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto. 4. Gli
altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della
Commissione stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da
espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione
stessa, senza la necessità di altro atto formale. 5. I
compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente
dell'istituzione scolastica. 6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art.7 - Deliberazione a
contrattare 1. La
deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle
materie che espressamente gli riserva
il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del
contraente e la stipulazione del contratto. 2. La
deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: a) il fine
che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse
che l'ente intende realizzare; b)
l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; d) le
modalità di finanziamento della spesa. 3. Essa è
sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola
l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico. Art. 8 - La scelta del contraente 1. Alla
scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito
dall'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla
legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure
dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata,
dell'appalto concorso. 2. Per le
forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno
utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari
cosi come recepiti in sede nazionale. 3. Fermo
restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se
diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va
motivato con prevalente riferimento ai
criteri di economicità ed efficacia. 4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 9 - La lettera d'invito alle
gare 1. Le
ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione
ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200, sono individuate dal
Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. Nel
caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere
individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla
legge. 2. I
requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti
dalla legge. 3. Sono
escluse dalla contrattazione le ditte che: a) si trovino in stato di fallimento,
liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi
altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; b) nei cui confronti sia stata pronunciata
una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla
moralità professionale e per delitti finanziari; c) in precedenti contratti si sono resi
colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate; d) non siano in regola con gli obblighi
relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; e) siano gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi
del presente articolo. 4. La
lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito
ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione
scolastica solo dopo l'aggiudicazione. 5. La
controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente,
assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione
o alla revoca della gara. 6. La
lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente
i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la
partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto
rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante,
portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 7. Le
lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con
sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma
deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri
sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la
posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni
eccezionali. Art.10 - Le offerte 1. I
termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla
legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli
previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di
affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi
di equità, dalla stazione appaltante. 2. Tali
termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta
seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli
prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria. 3. Le
offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel
rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla
lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare
l'affidamento. 4. Le
offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non
possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita
sottoscrizione. 5. Di
norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo
del servizio postale in plico raccomandato. 6.
Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato. 7. Non è
ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per
l'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la
consegna a mano. 8. Non
sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. 9. Nel
caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono
presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il
nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove
sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta
propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta.
In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande
contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto
se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare. 10. I
termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta
viaggia a rischio e pericolo dell'offerente. 11. Ai
fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta
stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa
il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del
procedimento. 12. Quando
in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere. Nel caso
in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il
prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari
offerti. 13.
Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che
l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità
previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione
l'ultima offerta in ordine di tempo. 14. Non è
ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa
individuare l'ultima. 15.
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono
essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la
ditta proponente. 16. Nel
caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un
momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari
a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione,
per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero
condurre alla definitiva aggiudicazione. 17.
Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione, deve
essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa
la loro validità. Art.11 - Le offerte risultanti
uguali 1. Nel
caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali,
il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti,
con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore
offerente. 2. Ove i
concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà
all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte. Art.12 - Annullamento e revoca
della gara 1.
L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di
una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative
del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico
e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una
sanatoria. 2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
Art. 13 - Contenuti del contratto 1. Il
contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole
indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di
esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà
dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza
e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18 ed altre
eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare
esecuzione. 2. Il
contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla
legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto. Art.
14 - Stipula dei contratti
1. La
stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla
fase di aggiudicazione. 2. I
contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso
delegata. 3. La
ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese
contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del
contratto. Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante
assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso
l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la
gestione e la rendicontazione di tale deposito. 4. I
contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: a) in
forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità
di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione
od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante
compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali; b) In
forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di
ufficiale rogante; c)
Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del
codice civile; 5. I
contratti di importo inferiore a ....................... Euro, IVA esclusa,
possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e
pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità a) per
mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla
controparte; b) con
atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato
dall'istituzione scolastica; c) per
mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato; d) per
mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte
commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine). 6.
Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal
momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato
alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia. 7. Tranne
i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà
determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del
valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
amministrativa. 8.
L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella
comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso
inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare
l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a
favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso
l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E'
fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da
porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni. Art. 15 - Adempimenti connessi
alla stipula 1. Il
D.S.G.A. è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del
D.I. n.44 del 1/2/2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica,
secondo la normativa vigente in materia. 2. I
contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e
stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa,
ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura
del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20
gironi dalla stipula dei medesimi. 3. Il
D.S.G.A. provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo
degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e
fiscali per dare compiuto l'iter del contratto. 4. Per
tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al
rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta. Art. 16 - Spese contrattuali 1. Le
spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti,
anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto,
saranno così regolate: a) se poste a carico del privato
contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione
scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato
da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà
alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta delle
spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che
dovrà essere saldato entro 30 gironi. b) Se poste a carico dell'istituzione
scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il
fondo minute spese; c) Nel caso che l'istituzione scolastica
anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero
riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma
abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il
recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma
dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo
al contratto. Art. 17 - Attività di gestione dei contratti 1.
L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché
quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore
sga nella sua veste di responsabile del procedimento. 2. Per il
D.S.G.A. nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del
contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento
degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta
al responsabile del procedimento
azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura
sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti. 3. Spetta
altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità
dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei
rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di
appositi disciplinari, con professionisti esterni. 4. Compete
al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od
omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali
da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica. 5.
Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce
immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e
delle omissioni. Art. 18 - Inadempienze contrattuali 1. Nel
caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale
ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese
dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione per il
risarcimento del danno. 2. I
provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per
inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il
risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo
compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o
ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione 1. La
stipula dei contratti di sponsorizzazione
può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del
D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) In nessun caso è consentito concludere
contratti in cui siano possibili forme
di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata; b) non è consentito concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto,
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. c) non è consentito concludere contratti
di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la
scuola; d) nella scelta degli sponsor si dovrà
accordare la preferenza a quei soggetti che
per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato
particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della
adolescenza. e) la sponsorizzazione è ammessa per le
attività svolte dalla scuola. Art.20 - Contratto di locazione di immobili 1. I beni
immobili di proprietà dell'istituzione scolastica possono essere ceduti in
locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli
artt. 1571 e seguenti del codice civile. 2. Il
Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto dei costi di
gestione dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento
delle imposte. Art. 21 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 1. Il
contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni: a) la concessione in uso dei locali deve
essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè
nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche
dell'istituto; b) precisare il periodo della concessione
in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da
parte del concessionario; c) precisare l'obbligo del concessionario
di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per
garantire eventuali possibili danni; d) precisare che il concessionario assume
l'obbligo della custodia dell'edificio; e) precisare che il concessionario assume
la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio; f) precisare che la scuola e l'ente
proprietario dei locali devono essere
tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali; g)
il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale
dal Dirigente, comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle
utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali
prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a
favore di terzi. Art. 22 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 1.
L'istituzione scolastica può ospitare
sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra
studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse
culturale allo scopo di favorire la
creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e
culturali. 2. Il contratto,
in particolare, dovrà prevedere: a)
L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume
la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente
scolastico dovrà verificare non solo il
nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello
stesso rispetto all'organizzazione richiedente. b) La
specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di
disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con
la funzione educativa della scuola. Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera 1.
All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano
dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati
nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali
possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione
con uno o più avvisi da pubblicare
all'albo ufficiale della scuola e sul
proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 2. Gli
avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande,
i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco
dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere
specificato: l'oggetto
della prestazione; la durata
del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; il
corrispettivo proposto per la prestazione. 3. I
candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego. 4. Ciascun
aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal
Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini
dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 5. I
criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui
al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto. 6.
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il
corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. ovvero Il
compenso massimo da corrispondere
all'esperto per ogni ora di lezione tiene conto del tipo di attività e
dell'impegno professionale richiesto e in relazione al tipo di attività e
all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di
stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto. 7. I
contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa. 8. La
valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: -
curriculum complessivo del candidato; -
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o
svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati; -
pubblicazioni e altri titoli. 9. Per la
valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento
almeno ai seguenti criteri: - livello
di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; -
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con
gli specifici - - obiettivi formativi
dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; -
eventuali precedenti esperienze didattiche. 10. Il
Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti. Art. 24 - Alienazione di beni e forniture di servizi
prodotte dall'istituzione scolastica per conto terzi 1. I
contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto
l'esecuzione di attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi,
conclusi tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici e privati, ai sensi
dell'art 38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente scolastico
nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti. 2.
Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano
quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle
proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali. 3. Il
Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico,
commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve
accertare che l'esecuzione della prestazione: a) sia compatibile con lo svolgimento
della normale attività didattica; b) non costituisca attività istituzionale
dell'istituzione scolastica. c) sia strumentale e funzionale alle
finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine
didattico, di ricerca etc; d) nel caso si richieda l'impiego di
laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non
arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali; e) nel caso di utilizzo di personale
interno all'istituzione scolastica si dovrà tenere conto se le attività si
collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio; 4. Il
corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal
presente articolo è approvato dal Consiglio d'istituto, su proposta del
Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da
consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In
particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi: a) costo dei materiali di consumo
necessari allo svolgimento dell'attività; b) costo di acquisto, noleggio,
manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e
didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività; c) costo di eventuali prestazioni relative
a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione; d) costo e compenso al personale impegnato
nella prestazione; e) spese di carattere generale per il
funzionamento della struttura (compensi per i consumi per le utenze di gas,
acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite forfettariamente nella misura
almeno dell'1% della singola prestazione; f) altre eventuali voci di spese
incidenti sul costo globale della prestazione. 5. Su
proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti: a) una quota di tale corrispettivo viene
acquisita al bilancio della scuola a fronte delle spese generali di produzione; b) una
quota viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata a copertura
delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento
dell'istituzione scolastica; c) un ulteriore quota del corrispettivo
viene acquisita al bilancio della scuola da destinata al personale che cura gli
aspetti amministrativi dell'attività. d) All'atto della proposta di contratto,
il dirigente propone una quota di fondi da destinare al personale docente e
ATA che collabora all'attività. Tale
quota non potrà superare l'85% di quanto resta dopo aver dedotto dal
corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della prestazione. e) le somme rimanenti dopo le operazioni
indicate in precedenza possono essere utilizzate, su proposta del dirigente,
per acquisti di materiale per gli alunni. Art. 25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di Stato 1. La
stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art. 48 del regolamento
di contabilità scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con
la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo. 2. Possono
essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse derivanti da
entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute
attraverso l'attività contrattuale dell'istituzione scolastica) e quelle
derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc. 3. Tali
contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali
del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie. 4. I
contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e
all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da
destinare ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica. 5. E'
esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie
speculative, quali:. l'acquisto
di azioni; l'acquisito
di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata
dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali; l'acquisito
di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in quanto
non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali derivati
(futures, swap, ecc.), in quanto aventi
una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.. 6. Il
contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del
capitale impegnato e un rendimento non
inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni praticate dagli istituti bancari. 7. Il
contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea
clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi
medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Il
presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto
l'esecuzione di attività per conto terzi stipulati dall'istituzione scolastica
ai sensi dell'art.33, secondo comma,
lett. d) del D.I. n.44 del 1/2/2001. Art. 2 - Natura del contratto 1. Per
attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono
intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'istituzione
scolastica, avvalendosi delle proprie strutture 2. Sono
compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino
strutture dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a
utenza del committente, per sua specifica utilità; Art. 3 - Limiti alla stipula dei contratti 1. La
stipula delle convenzioni e contratti di cui al presenta regolamento è di
competenza del dirigente scolastico. 2. Il
Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accertare che
l'esecuzione della prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento della
normale attività didattica e scientifica della scuola e che non costituisca
altresì attività istituzionale della scuola 3. Può
essere autorizzata l'attività per conto terzi solo a condizione che sia
strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve
trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc. Art.4 - Determinazione del corrispettivo 1. Il
dirigente scolastico determina il costo che la realizzazione dell'attività
comporta. 2. Nella
determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della
prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate. 3. Su proposta
del Dirigente scolastico, i corrispettivi introitati saranno destinati: a) una
quota pari a ...... sarà destinata al bilancio della scuola in rapporto alle
spese generali di produzione sostenute b) una
quota pari a ..... sarà destinata al personale dipendente che via ha preso
parte all'attività 4. Le
percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per
attività e servizi conto terzi, di cui al comma precedente, saranno stabiliti dal Consiglio d'istituto
in sede di approvazione della proposta di contratto.
Art.1 - Finalità e ambito di
applicazione I locali
scolastici possono essere concessi in uso
temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi
organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite. Art.2
- Criteri di assegnazione I locali
scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e
comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e
possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento
di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei
cittadini e senza fini di lucro, valutando
i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione: al grado
in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che
contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; alla
natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico; alla
specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; considerando,
particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro
originalità. Le
attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta
preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari
interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche
stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare
considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito
scolastico. Art.3
- Doveri del concessionario In relazione
all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti
dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: indicare
il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale
referente dell'istituzione scolastica; osservare
incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia; sospendere
l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa
istituzione scolastica; lasciare i
locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche. Art.
4 - Responsabilità del concessionario Il
concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente
imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione
dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione
scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi,
che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e
sono tenuti a cautelarsi al riguardo
mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea
misura cautelativa. Art.5
- Fasce orarie di utilizzo L'uso dei
locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti
orari: al mattino
dalle ore 8 alle ore 14 pomeriggio
dalle ore 15 alle ore 18 escluso il sabato (salvo casi da concordare) Art.6 - Usi incompatibili Sono
incompatibili le concessioni in uso che
comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio
scolastico. Non sono
consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. È vietato
l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Art.7
- Divieti particolari Durante la
manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande
all'interno delle sale. E' inoltre
vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza
è incaricato di far rispettare il divieto. L'utilizzo
dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto
segue: - è
vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro
genere previa autorizzazione
dell'istituzione scolastica; - è
vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di
concessione attrezzi e quant'altro; -
qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei
locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; -
l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il
concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; - i locali dovranno essere usati dal
terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere
lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare
svolgimento dell'attività didattica della scuola. Art.8
- Procedura per la concessione Le
richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per
iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso
richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e
il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona
responsabile. Il
Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta
è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili
per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito
negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il
riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie
brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a
titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale. Una volta
effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il
formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano
stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso,
la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a
disposizione per altri eventuali
richiedenti. Art.
9 - Corrispettivi Il costo
giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via
discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale
personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte
dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non
rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Qualora per qualsiasi motivo la
manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta
comunque acquisito all'istituzione scolastica, mentre sarà restituito il
deposito cauzionale. Art.
10 - Svincolo del deposito cauzionale Il giorno
successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni
alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito
cauzionale. Qualora
invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la
quantificazione. La stima
dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale l' approva e delibera
di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso
che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi
di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della
manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del
danno. Art.11
- Concessione gratuita In casi
del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e
rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente
locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale
concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle
ore 14, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al
personale di assistenza e pulizia. La
concessione gratuita potrebbe non esime dal versamento del deposito cauzionale. Art.12
- Provvedimento concessorio Il
provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: le
condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla
scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di
entrata del bilancio della scuola, e , se del caso, l'aggregato di uscita per
il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; il
provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità
dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei
locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o
negligenza. La
concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e
giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
Art.1
- Finalità Il presente regolamento disciplina le
modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi
dell'art. 39, 2° comma, del D.I. n.,44 del 1/2/2001. Art.
2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito Il
dirigente scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che
possono essere concessi in uso gratuito. L'elenco
di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e sul
sito web della stessa. Possono
formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà
dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano
impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché libri e
programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia
licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso. Art
3 - Modalità della concessione I beni
sono concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni o se
minorenni, a richiesta del genitore esercente la patria potestà. La
concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione
di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata
all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del beneficiario
ovvero, se minore o interdetto, dagli esercenti la rappresentanza legale. La
concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo
predeterminati. Art.
4 - Doveri del concessionario In
relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti
dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: non cedere
a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; custodire
e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; restituire
lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. Art. 5 - Responsabilità del concessionario Il
concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il perimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui
imputabile Il concessionario non è responsabile per il
deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a
carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene. Il
concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente
sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e d urgenti. Art.
6 - Criteri di assegnazione e preferenza Hanno
titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti,
iscritti e frequentanti nell’a.s. di riferimento che siano in possesso dei
seguenti requisiti economici e di merito, fino a concorrenza dei beni messi a
disposizione dell'istituzione scolastica. Le
condizioni di merito del richiedente
sono costituite dalla promozione
nell'anno precedente con media non inferiore a sette, o valutazione equivalente
se espressa in modo diverso; in presenza di debiti formativi si considera
prevalente la media del sette. Si prescinde dalla valutazione di merito per gli
studenti a rischio di abbandono scolastico, dichiarato dai servizi sociali del
comune. Le
condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica
del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 10.632,94, secondo le
disposizioni stabilite con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130. L'assegnazione
è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione
economica equivalente. Nel caso
di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri: persone in
possesso dei requisiti di merito; richiedenti
nel cui nucleo familiare siano presenti
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa; richiedenti
nel cui nucleo famigliare siano presenti figli minori ed un solo genitore. Art. 7 -
Modalità di presentazione delle domande Le domande
possono essere presentate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o
dallo stesso studente se maggiorenne. Le domande
vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese
in autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, relativamente ai dati
inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le domande
compilate vanno presentate all'ufficio
di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente
stabilito dal Dirigente scolastico Le condizioni economiche vanno documentate tramite l'attestazione ISEE dell'INPS, in corso di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, con la quale si attesta la situazione economica del nucleo familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall'INPS.
Art.1
- Finalità e ambito di applicazione 1. Il
presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale
n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di
prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e
peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica
annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
deliberate nel POF. Art.
2 - Requisiti professionali 1. Per
ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali
si renda necessario il ricorso alla
collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i
requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché
l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere
per accedere all'insegnamento. 2. I
criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione
all'albo ufficiale della scuola e sul
proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. Art.
3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione 1. All'inizio
dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa
(POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma
annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere
conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo
ufficiale della scuola e sul proprio
sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 2. Gli
avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande,
i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco
dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere
specificato: l'oggetto
della prestazione; la durata
del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; il
corrispettivo proposto per la prestazione. 3. I
candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego. 4. Ciascun
aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente
scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei
contraenti cui conferire il contratto. Art.4
- Determinazione del compenso 1. I
criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui
al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio
d'istituto. 2.
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il
corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. In casi
particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e
all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di
stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto. Art.5
- Individuazione dei contraenti 1. I
contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa. 2. La
valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: curriculum
complessivo del candidato; contenuti
e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta
presso studi professionali, enti pubblici o privati; pubblicazioni
e altri titoli. 3. Per la
valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento
almeno ai seguenti criteri: livello di
qualificazione professionale e scientifica dei candidati; congruenza
dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli
specifici obiettivi formativi
dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; eventuali
precedenti esperienze didattiche. 4. Il
Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può
nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti
di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i
contratti. Art.6
- Stipula del contratto 1. Nei
confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai
criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del
progetto, alla stipula del contratto e alla
copertura assicurativa. 2. Nel
contratto devono essere specificati: l'oggetto
della prestazione; i termini
di inizio e conclusione della prestazione; il
corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto,
se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla
percentuale a carico dell'amministrazione; le
modalità di pagamento del corrispettivo; le cause
che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le
condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 3. Per i
titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività
verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri
didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 4. La
natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione
esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera
intellettuale. La
disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e
seguenti del codice civile. 5. I
contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore
all'anno scolastico e sono rinnovabili. 6. Non
sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 7. E'
istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni
in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati,
l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. Art.
7 - Impedimenti alla stipula del contratto 1. I
contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi
dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto
per le prestazioni e le attività: che non
possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
competenze professionali; che non
possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o
coincidenza di altri impegni di lavoro; di cui sia
comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. Art.
8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 1. Ai fini
della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i
dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui
all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 2. L'elenco dei contratti stipulati
con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53,
commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
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